|
“PIANO CASA”. Anche la Regione Marche
con la Legge Regionale n. 22/2009 dell'8 ottobre 2009, ha deliberato sul
"Piano Casa", la Legge voluta dal Governo per il "riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile". La Legge, in vigore
dal 16 ottobre, dà ai Comuni 45 giorni di tempo (fino al 30
novembre), per redigere e approvare le relative delibere attuative
comunali.
A seguito di ciò, la
presentazione dei Permessi di Costruire o delle DIA
potranno avere inizio dal 1° dicembre 2009 per i successivi
18 mesi (salvo eventuali modificazioni o proroghe).
Art.
1 (Interventi
di ampliamento)
1.
E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona
agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un
incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie
complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al raggiungimento
della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3
dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale).
3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati
nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale,
commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze
produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie
utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati.
L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in
deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20
per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore
a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con
destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito ai sensi
del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950,
l'ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non
vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici
ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui
all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il
territorio agricolo), è consentito accorpare all'edificio principale la
volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70,
anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso.
7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare
il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda
il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli
strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard
urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal
Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai
suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi
fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto
d'obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i
criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore
di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto
cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. La
convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli
interessati. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la
realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui
all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto
piano, per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per
migliorare la quantità degli standard esistenti.
Art. 2 (Interventi
di demolizione e ricostruzione)
1.
E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici
residenziali che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo
della qualità architettonica o della sicurezza antisismica, con eventuale
ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria esistente da demolire.
In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della
destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in
caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico
in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli
scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione
sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l'utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili.
2. E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli
edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto
il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli
interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica
ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione
parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e
ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli
edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio
stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e prevedere
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. E' consentito il mutamento
della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone
omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per finalità
produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con
la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il
rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968,
ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai
sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di
riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente
attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso
per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola,
industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
3. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è consentito
nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento della superficie
utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone
omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e
agricola di cui al d.m. 1444/1968. L'ampliamento che comporta anche l'incremento
dell'altezza dell'edificio è consentito nei limiti del 35 per cento della
superficie utile lorda da demolire.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con
destinazione diversa da quelle di cui al comma 3, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei
limiti di cui al comma 1.
5. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto
all'articolo 1, comma 8.
Art. 3
(Interventi sulle opere pubbliche
e sul patrimonio immobiliare della Regione,
degli enti locali e degli ERAP)
1.
Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti
anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità,
compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili
di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio
sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui
all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso
prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza
antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano
delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione
d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.l.
112/2008.
3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli
enti locali, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche
nelle aree di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni
interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di
immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni,
con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria
esistente.
Art. 4 (Ambito di
applicazione)
1.
Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici ultimati alla
data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la
densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri
urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l'atto di cui all'articolo 9,
comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge
specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati
si intendono quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili
di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi
inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati
i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2,
comportano anche l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale,
regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e
alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze
massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11
del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme
per l'edilizia sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli incrementi
volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla presente legge sono
alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette normative.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non
sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia
della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire
di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a
diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti
nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche
coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968;
b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al
Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento
urbanistico adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di tutela
integrale definite dallo stesso PPAR;
c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo
regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi
di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini
regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle
aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino
interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di
esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle
aree di versante in condizione di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle
aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato
o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere: le
zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) dei parchi e delle riserve naturali;
e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per
provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale;
f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia
intervenuto il condono;
g) per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA
del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13
(Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a
risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato
al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico,
culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive
ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo
unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici
restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle
strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r.
9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e
ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r.
9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al
volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al
citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.
8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli
edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle
disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il
settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e
la dotazione minima di parcheggi.
9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può
in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati
interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m.
1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non
comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
Art. 5
(Procedimento)
1.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto
dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del
proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere
allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato,
che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del
comportamento energetico da conseguire, nonché il mantenimento della
destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e, relativamente
agli interventi di cui all'articolo 3, il miglioramento o l'adeguamento della
sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la
relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e
dell'adeguamento o del miglioramento dell'edificio sotto il profilo della
sicurezza antisismica, il mantenimento della destinazione in atto nei casi
previsti dalla presente legge, nonché il miglioramento dell'efficienza
energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto
previsto dalla presente legge.
2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni
di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In
mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'agibilità delle opere
realizzate. L'attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa
statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere
realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della
normativa antisismica vigente.
4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono
stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100
per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione di
progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi,
nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli interventi di cui
alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione o all'adeguamento delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione degli interventi.
Art. 6 (Riduzione
del contributo di costruzione)
1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se
dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di
costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte
eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non
si applica ai casi di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 2,
comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici.
4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di
demolizione e ricostruzione comportino l'accessibilità totale dell'unità
immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione
previste dalla normativa vigente.
Art. 7 (Controlli e
sanzioni)
1.
Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta
regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e
ispezioni a campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente
legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono
svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5,
commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei
provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle
maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo di
costruzione di cui all'articolo 6.
Art. 8 (Contratti di
lavori pubblici
sotto soglia comunitaria)
1.
Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo 122 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti
norme integrative:
a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati previa
pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante. Per la Regione e per gli enti e le
aziende da essa dipendenti, l'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione;
b) la selezione dei soggetti cui rivolgere l'invito, tra quelli in possesso dei
requisiti, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità
di scelta espressamente indicate nell'avviso e a tal fine le stazioni appaltanti
possono, alternativamente o in combinazione tra loro, applicare criteri
oggettivi, conformemente alla comunicazione interpretativa della Commissione
europea 2006/C 179/02, quali il sorteggio, l'esperienza dei candidati nel
settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività, la
loro capacità tecnica e professionale;
c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni
appaltanti utilizzano i propri prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale,
formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto
legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell'avvio della procedura.
Art. 9 (Norme
transitorie e finali)
1.
I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in
relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di
specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad
altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o
ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata
riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati
al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di
cui al comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto mesi, a pena
di decadenza dal relativo diritto.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2,
comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Marche.
Data ad Ancona, addi' 08 Ottobre 2009.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
►
Piano Casa, vai alla relazione sul Convegno
di Osimo
|
Link
tecnici correlati Google
|